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IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI. QUANDO SI PARLA DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Nel nostro ordinamento per i genitori è previsto l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli sino a quando non raggiungono l’autosufficienza economica e possono provvedere in modo autonomo al loro mantenimento.

L’articolo 30 della Costituzione prevede l’obbligo per i genitori di mantenere i figli.

Quando si può dire che è stata raggiunta l’autonomia finanziaria, considerando che la legge non specifica un’età precisa nella quale decade l’obbligo genitoriale nei confronti dei figli?

Il diritto dei figli al mantenimento non decade al raggiungimento della maggiore età, né se riescono a trovare un lavoro come tirocinanti o seguono un dottorato di ricerca. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità (Cass. sent. 08/08/2013 n. 18974).

La giurisprudenza ha anche ritenuto che il diritto al mantenimento per i figli abbia fine se gli stessi abbiano rifiutato, senza un valido motivo, un lavoro nell’azienda di famiglia (Cass. Sent. 03/09/2013 n. 20137).

Entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in relazione alle rispettive capacità economiche, che nascono dal lavoro che svolgono. L’obbligo genitoriale verso i figli ha fine quando gli stessi raggiungono una potenzialità di reddito, oppure quando, al raggiungimento di un’età di 30-35 anni, concluso il percorso formativo, risultano ancora disoccupati. Anche i figli hanno l’obbligo di formarsi e di trovare un’occupazione e se il lavoro dei sogni non si vede arrivare, a 30-35 anni si dovranno accontentare di quello che trovano. 

Il dovere di mantenere i figli è sancito dall’art. 30 della Costituzione e dall’art. 147 del C.C. laddove si stabilisce che ambedue i genitori debbano mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale e casalinga.

Tale obbligo prosegue fino al momento del raggiungimento dell’indipendenza economica.

Il principio generale è che i genitori sono tenuti a mantenere il figlio maggiorenne qualora, ultimato il prescelto percorso formativo, questi si sia adoperato attivamente per rendersi autonomo economicamente, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, ma nonostante ciò non abbia raggiunto l’indipendenza economica.

La Cassazione è unanime nel ritenere che non sia sufficiente ai fini del raggiungimento dell’indipendenza economica un lavoro precario né un lavoro serale o part-time iniziato dal figlio per fare esperienza e neppure un lavoro con contratto a tempo determinato.

Solo una stabilità lavorativa del figlio, per almeno due anni, consentirebbe al genitore di interrompere legittimamente il versamento del mantenimento (Cass. Ord. 19696/2019).

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