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La Cassazione ha dato il via libera al cumulo della domanda di separazione e divorzio nel ricorso congiunto.
Tra le novità della recente riforma del codice di procedura civile, c’è anche il tentativo di velocizzare il contenzioso giudiziale in tema di separazione e divorzio. Con il meccanismo del tutto nuovo, contenuto nell’art.473 bis 49 cpc, nel caso di separazione contenziosa, ci si può rivolgere unilateralmente al Tribunale, introducendo cumulativamente la domanda di separazione e di divorzio
E’ indubbio che la ratio dell’istituto risponde ad un’esigenza sentita e la struttura è coerente con i principi dell’Ordinamento giuridico. Diverso discorso vale, invece, per l’estensione del medesimo meccanismo ai procedimenti non contenziosi, ovvero al caso in cui i coniugi abbiano concluso un accordo che implica l’espressione della contestuale volontà di separarsi e divorziare, regolando definitivamente tutti i loro rapporti.
Molti avvocati matrimonialisti hanno già espresso in proposito notevole perplessità, in particolare con riferimento alla posizione del coniuge economicamente più debole. Il primo argomento contrario riguarda il fatto puro e semplice che la Riforma non prevede questo istituto, che invece è dettagliatamente regolato con riferimento al solo procedimento contenzioso.
Dopo pronunce tra loro contrastanti dei Tribunali, è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, in data 17 ottobre 2023, che si è pronunciata in merito alla possibilità, introdotta il 28 febbraio 2023 dalla Legge 206/2021 (cd. Riforma Cartabia), di chiedere con un’unica domanda la contestuale pronuncia di separazione e divorzio, anche nel caso di separazione consensuale e divorzio congiunto.